24 Ottobre 2017

Riconoscimento e Rappresentanza degli Enti Religiosi

Il riconoscimento legale in Italia

Il riconoscimento legale della personalità giuridica di un Ente Religioso si ottiene, ai sensi del D.P.R. 361/2000, con l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura. Un ente così acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta e quindi può agire nell’ordinamento italiano come un soggetto autonomo, con propri diritti e interessi peculiari. L’ente, quindi, può interfacciarsi con qualsiasi altro soggetto giuridico che altrimenti rifiuterebbe l’instaurazione di un rapporto.

Il legale rappresentante

Ogni persona giuridica riconosciuta deve avere un legale rappresentante, ossia una persona fisica investita del potere di agire in nome e per conto dell’ente. Il legale rappresentante, nominato dai competenti organi canonici, deve essere indicato nel Registro delle Persone Giuridiche entro quindici giorni dalla nomina. Non è, però, necessario che il legale rappresentante coincida con la persona del superiore canonico (per esempio, il legale rappresentante di una Provincia di un ordine religioso non deve necessariamente essere il Superiore Provinciale); né è necessario che il legale rappresentante di una Casa Generalizia o di una Curia sia un cittadino italiano.

Nel Registro dovranno essere inserite, inoltre, tutte le eventuali modifiche sostanziali concernenti l’ente (per esempio, variazione della sede, del legale rappresentante, etc.), nonché l’eventuale scioglimento o estinzione dell’ente stesso.

Delega dei poteri

Il legale rappresentante può inoltre delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un’altra persona; ciò significa che può essere conferito ad uno o più delegati – per un periodo di tempo limitato o illimitato – il potere di compiere atti aventi portata generale (per esempio, sostituire il legale rappresentante nella maggior parte o in tutte le sue funzioni operative) o speciale (limitata quindi a specifiche attività o categorie di attività, come la firma di un contratto di vendita di un immobile). La delega potrà essere redatta in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata; ciò dipende dalla forma richiesta per la tipologia di atto da porre in essere (per esempio, per la vendita di un bene immobile, effettuata con atto pubblico notarile, la delega dovrà essere redatta in forma di atto pubblico notarile).

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