È un particolare contratto di lavoro subordinato che coinvolge 3 soggetti:
Il lavoratore è un dipendente dell’Agenzia, ma lavora presso la Congregazione Religiosa.
Alcuni dei casi più frequenti:
No, il contratto di somministrazione deve necessariamente essere stipulato in forma scritta.
In mancanza della forma scritta il contratto è nullo e, come conseguenza, il lavoratore deve essere considerato un dipendente della Congregazione a tempo indeterminato.
Dunque, per esempio, un brevissimo contratto di somministrazione di 2 mesi potrebbe trasformarsi in un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la Congregazione ed il lavoratore!
N.B. anche la proroga del contratto di lavoro deve avvenire sempre con atto scritto.
Se il lavoratore viene impiegato per mansioni superiori, il lavoratore matura sin da subito il diritto ad una maggiore retribuzione; se il lavoratore, invece, viene impiegato per mansioni inferiori, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno professionale ed a essere assegnato a mansioni coerenti con la sua professionalità e con il suo livello di inquadramento.
I dipendenti dell’Agenzia di Lavoro hanno diritto ad un trattamento economico complessivamente non inferiore rispetto ai dipendenti di pari livello della Congregazione, a parità di mansioni svolte.
Il versamento dei contributi previdenziali è a carico dell’Agenzia di lavoro.
La Congregazione è obbligata, in solido con l’Agenzia, a pagare stipendio e contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso l’Agenzia.
In altre parole, il lavoratore potrebbe chiedere direttamente alla Congregazione il suddetto pagamento, e quest’ultima sarebbe obbligata ad effettuarlo. Solo successivamente la Congregazione può chiedere un “risarcimento” all’Agenzia, con tutti i rischi che ne conseguono qualora l’Agenzia non abbia soldi.
In primo luogo, la Congregazione può insistere per inserire nel contratto di somministrazione l’obbligo dell’Agenzia di Lavoro di trasmettere tempestivamente alla Congregazione l’evidenza dell’avvenuto pagamento dello stipendio e dei contributi.
Anche se ciò non esclude la responsabilità della Congregazione nei confronti del lavoratore, consente all’ente religioso di controllare la regolarità dei pagamenti e dunque di prevenire l’accumularsi di eventuali arretrati.
In secondo luogo, la Congregazione può insistere per inserire nel contratto di somministrazione una clausola che comporti la risoluzione automatica dello stesso, in caso di mancato pagamento dello stipendio o dei contributi previdenziali da parte dell’Agenzia di Lavoro.
Un contratto di somministrazione è “irregolare” quando viene utilizzato per aggirare le norme in tema di rapporto di lavoro subordinato (Es.: Congregazione che ricorre alla somministrazione da parte di Agenzie non autorizzate).
La Congregazione può incorrere nel pagamento di multe molto salate. Nello specifico, in caso di somministrazione irregolare:
Possono essere somministrati a tempo indeterminato ad una Congregazione solamente i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia.
Sono previste sanzioni per la Congregazione che impiega, mediante un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, più del 20% dei suoi lavoratori a tempo indeterminato.
In base ai limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dalla Congregazione. Tali limiti però non si applicano alle categorie di lavoratori che si trovano in mobilità, disoccupati o “svantaggiati”.
P.S.: Se vuoi assistenza nel percorso di assunzione di un lavoratore o hai dubbi o domande sul contratto di somministrazione, chiamaci al numero +39 06 36712232 o mandaci una mail a info@dikaios.interntional
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