Con il presente lavoro si chiude, per il momento, la rassegna Dikaios sul legale rappresentante (LR) degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR), che comprendono anche le Case o Curie o Procure Generalizie, le Provincie, ecc.
Così, chi rappresenta un EECR o un Istituto religioso in genere, dovrà tenere presente tutta una serie di obblighi nascenti da varie disposizioni normative. Ancor di più oggi a causa delle numerose discipline di settore o generali che si applicano anche agli EECR.
Per molto tempo la gestione degli EECR è stata considerata come una mera formalità “locale” da porre nel contesto più vasto ed importante della gestione dell’Istituto nel suo complesso, e tale atteggiamento continua a prevalere oggi. E difatti, la stragrande maggioranza degli EECR non hanno ancora né statuti né bilanci. I tempi stanno però cambiando e, in linea con il trend generale di trasparenza e responsabilità degli enti, prima o poi anche gli EECR si dovranno adattare a queste esigenze (si veda, e.g. la nuova legislazione sugli enti del terzo settore), pena la perdita di importanti vantaggi di natura fiscale e non solo.
In quest’articolo cerchiamo di fare un raffronto tra le esigenze della legge italiana ed i doveri dell’amministratore come previsto dal Diritto Canonico.
Infatti, le modifiche dei Patti Lateranensi prevedono, all’art. 7 della Legge n. 121/1985, comma V, che “l‘amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche”.
Riguardo, nello specifico, il legale rappresentate degli Istituti Religiosi, occorre segnalare che il diritto canonico prevede che “gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia” (Can. 1284 – §1).
Tale tipo di diligenza è molto usata in ambito giuridico, ma non vi è una vera e propria definizione della stessa. Si può dire però sia quella propria dell’uomo “medio”. Il buon padre di famiglia dovrà quindi svolgere i propri compiti con prudenza e oculatezza, proprio perché un nucleo familiare dipende da lui.
Naturalmente, i contenuti esatti di tale tipo di condotta “accorta” non sono determinabili a priori, e vanno stabiliti caso per caso, a seconda di quelle che sono le obbligazioni da adempiere e i compiti da portare a termine.
In ogni caso, volendo integrare la disciplina canonica, giova ricordare che l’art. 28 del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117), prevede che “gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,2393,2393-bis, 2394,2394-bis, 2395,2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili”.
In particolare, l’art. 2392 del c.c. prevede che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.
Anche il codice civile, quindi, si richiama alla diligenza quale caratteristica indispensabile del buon amministratore.
A questo punto, il diritto canonico (il Canone 1284 appena visto) prova a stilare un vero e proprio elenco di doveri degli amministratori degli EECR (e degli istituti religiosi in genere), che, come si vedrà, trovano un loro omologo anche nella disciplina nazionale.
In ogni caso, occorre essere ben consapevoli che i doveri nascenti dalla carica di amministratore/LR non possono di certo esaurirsi nelle attività di seguito elencate.
In particolare, il diritto canonico prevede i seguenti obblighi per gli amministratori:
Tale dovere comporta, evidentemente, un vero e proprio obbligo per il LR di relazionarsi con le società di assicurazione.
Infatti, anche se la norma contiene le parole “se necessario”, è evidente che è sempre opportuno stipulare un’assicurazione.
Questo perché in caso di danni sarà onere del LR dimostrare di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia ed aver fatto il possibile per evitare pregiudizi all’EECR.
Inoltre, nel leggere la norma si noterà che, sebbene non espressamente stabilito, è opportuno stipulare non solo una polizza che copra eventuali danni ai beni della Chiesa o dell’Istituto, ma anche eventuali danni arrecati a terzi, la cosiddetta polizza per la responsabilità civile (RC – si faccia il caso, ad esempio, della caduta di calcinacci dalla sede dell’EECR, che colpiscano un passante).
Occorre poi avere riguardo alle polizze assicurative stipulate dal LR per tutelarsi da suoi possibili errori nella gestione dell’EECR. È infatti possibile che l’operato dell’amministratore danneggi l’ente: in quel caso è opportuno esser coperti da una polizza assicurativa la cui natura non è diversa dalla polizza stipulata da un amministratore di società (Directors and Officers Policy).
Con tale norma il CJC fa obbligo al LR/amministratore di garantire i possedimenti ecclesiastici nei confronti della collettività.
È infatti possibile che le proprietà immobiliari dell’EECR difettino di alcuni requisiti formali come, ad esempio, validi titoli di proprietà che siano trascritti negli appositi registri immobiliari.
Si tratta quindi di una serie di doveri con cui si garantiscono i beni stessi, portando maggiore chiarezza in termini di diritto sugli stessi.
Non a caso viene utilizzata l’espressione “in modi validi civilmente”.
Il LR dovrà quindi rispettare non solo le norme di diritto canonico, ma essere anche conoscitore delle norme di diritto civile, che dovranno essere da lui osservate.
Peraltro, l’epoca odierna è caratterizzata da una grande produzione legislativa. Così, anche l’amministratore accorto potrebbe trovarsi di fronte a regolamentazioni vastissime.
In questo caso, l’intervento di un esperto può essere d’aiuto per una migliore interpretazione della legge e chiarificazione degli adempimenti da fare per essere a norma (si pensi al recente intervento in tema di privacy attuato dal GDPR).
Naturalmente, andrà rispettata, assieme alle norme viste sopra, anche la volontà delle figure del fondatore o del donatore (se presenti) per singoli o più affari.
In ogni caso, si ricorda che, ancora prima di rispettare egli stesso le leggi, l’amministratore accorto cercherà di procedimentalizzare le attività dell’ente, di modo da renderle il più possibile “a norma”.
Infatti, è opportuno darsi un’organizzazione interna come quella richiesta in tema di privacy o di sicurezza sul lavoro, che prevedono delle vere e proprie procedure ad hoc, volte ad assicurare un processo decisionale e operativo a norma di legge.
Non a caso, l’art. 2381, co. 5 c.c. dispone che l’amministratore debba curare “che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”.
Tale assetto consentirà al LR di poter dimostrare la propria diligenza nell’amministrazione dell’EECR.
L’attività dei fedeli non può fare a meno di risorse e mezzi per essere portata avanti con efficacia ed effetti benefici per la collettività. Pertanto, è interesse dell’EECR che il LR provveda a monitorare le proprie attività finanziarie e le altre fonti di reddito. Così, al momento stabilito (ad esempio trimestralmente) potranno esserne raccolti i frutti.
Con tali nuove risorse potranno poi essere finanziate le iniziative che l’EECR intende portare avanti secondo gli scopi propri della Congregazione.
Se da un lato occorre monitorare le proprie attività finanziarie, dall’altro è indispensabile onorare i debiti. Così, ad esempio, se si è contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile o per la ristrutturazione dello stesso, occorrerà tenere ben presente le date di scadenza delle singole rate da restituire.
Come noto, oggi è possibile effettuare tali pagamenti, senza il pericolo di ritardo alcuno a causa di una dimenticanza, accendendo i cosiddetti RID bancari, tramite i quali sarà lo stesso istituto di credito che ha erogato il mutuo a prelevare automaticamente quanto dovuto dal conto corrente.
È possibile che gli EECR siano nella disponibilità di somme eccedenti non solo le esigenze della amministrazione ordinaria, ma anche eccedenti le esigenze delle attuali iniziative con finalità sociali o di proselitismo.
A quel punto, Il LR (che può combaciare o meno con l’Ordinario) potrà impiegare le somme per le finalità della Chiesa o dell’EECR di riferimento.
Per tali attività, anche per realtà non complesse dal punto di vista contabile come gli Istituti Religiosi, è ormai indispensabile affiancarsi ad un commercialista o esperto contabile, che potrà guidare l’EECR verso la corretta e veritiera tenuta dei libri contabili.
Inoltre, per gli enti ai quali è applicabile la disciplina del terzo settore, è previsto che nel caso esercitino “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile”, e cioè il libro giornale, il libro degli inventari, oltre alle altre scritture contabili.
A termine dell’anno di gestione, il LR/amministratore dovrà elencare le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale dell’EECR, ai fondi disponibili – anche eventuali riserve – che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica.
È quindi opportuno redigere un registro di contabilità e un riepilogo finanziario, nonché una relazione sintetica esplicativa della gestione, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Le scritture e i documenti giustificativi dovranno essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
Inoltre, sempre in ottica di integrazione della disciplina canonica con quella nazionale, gioverà considerare che l’art. 13 del Codice del terzo settore stabilisce che “gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.
Tale bilancio “deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore”.
Se quindi c’è la prevalenza della natura commerciale dell’ente, occorrerà redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
A prescindere infine dalla natura dell’attività prestata, il codice del Terzo settore prevede che gli anti che hanno, “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale”.
L’ultimo dovere elencato dalla norma canonica riguarda una condotta propria del buon padre di famiglia: intanto si può essere un accorto amministratore in quanto si ha una tenuta regolare e sistematica dell’archivio dell’EECR.
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