24 Ottobre 2017

Voluntary Disclosure in Italia

La legge italiana prescrive che le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia debbano denunciare il patrimonio da esse detenuto all’estero.

Il Governo italiano, con l’intento di facilitare e indurre la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero da parte dei soggetti interessati, ha fatto approvare la L. 1642/2014, conosciuta ai più come “Voluntary Disclosure“. In termini generali, la Legge è destinata a consentire alle persone fisiche e giuridiche residenti in Italia di regolarizzare la propria situazione fiscale in riferimento a beni non dichiarati e detenuti all’estero, mediante la denuncia degli stessi alle autorità fiscali italiane e il pagamento di tutte le imposte dovute nonché di sanzioni ridotte. In cambio, non verranno comminate le eventuali sanzioni di natura penale.

La Legge è in vigore dall’1 gennaio 2015 e sarà possibile aderire alla procedura entro il 30 settembre 2015.

La norma è stata approvata a dicembre dopo mesi di discussioni e si nutrivano grandi aspettative sui suoi benefici fiscali per i contribuenti. Sfortunatamente, tali aspettative sono state completamente disattese.

Il testo, così come approvato, è vago e complicato, senza alcuna chiara istruzione o indicazione procedurale. Nessun regolamento applicativo è stato ancora emanato e i professionisti del settore faticano a capire come funzioni e a quali casi esso si applichi.

Ciò che è chiaro è che una persona fisica o giuridica che decida di aderire alla procedura deve denunciare tutti i patrimoni da essa detenuti all’estero e dovrà necessariamente ricostruire e comprovare documentalmente la loro storia (ciascun movimento sul conto) in riferimento agli ultimi quattro anni almeno. Solo a seguito dell’analisi di tale documentazione – sempre che si sia in grado di fornirla – le autorità fiscali potranno confermare, o meno, se uno specifico contribuente abbia i requisiti per aderire alla procedura. Qualora invece le autorità decidessero che la procedura non è applicabile al contribuente, lo stesso verrà considerato civilmente e penalmente responsabile per le violazioni “volontariamente” denunciate. Ed infatti, un autore è arrivato a definire la procedura “involuntary exposure“.

Anche ove la procedura sia chiaramente applicabile, le simulazioni relative alle somme da versare sono tali da rendere la norma addirittura controproducente: in taluni casi, infatti, potrebbe essere necessario pagare fino al 90% delle somme denunciate!

Ciò detto, ciascun caso va certamente analizzato nel merito e vi possono essere ipotesi in cui la procedura sia vantaggiosa. Gli Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti (ad esempio, una Casa Generalizia) sembrano, prima facie, avere diritto a beneficiare della procedura ma una decisione in proposito può essere presa solo con l’  assistenza di un consulenze fiscale con profonda conoscenza della materia in questione.

In ogni caso, a prescindere dalla adesione alla “Voluntary Disclosure”, rimane l’obbligo di denunciare i patrimoni esteri, cosa che diventerà inevitabile una volta che entreranno in vigore il sistema adottato durante il Forum globale dell’OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali del 2014. Tale sistema entrerà in vigore dall’1 gennaio 2018, con riferimento all’anno fiscale 2017.

è pertanto di vitale importanza affrontare tempestivamente le problematiche di cui sopra, per poter arrivare preparati alla scadenza dell’1 gennaio 2018.

Nel caso vogliate discutere più approfonditamente il tema di questo articolo, non esitate a contattarci per e-mail o a chiamarci al +39 06 3671 2232.

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